Descrizione breve: Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli Avvocati è regolato da norme e regolamenti che garantiscono la terzietà e l’imparzialità. Gli incolpati possono difendersi autonomamente o nominare un difensore. Il diritto alla prova è limitato nelle fasi preistruttoria e sommaria, ma diventa più completo durante l’istruttoria formale. La difesa può presentare documenti e testimoni e svolgere attività di esame e controesame. Le norme di riferimento sono la Legge 31.12.2012, n. 247 e il Regolamento CNF 21.2.2014, n. 2.